Carlo Cicala e Vincenzo Papi, Trust successorio di partecipazioni, passaggio generazionale e tutela della legittima
Autori: Carlo Cicala e Vincenzo Papi
È frequente l’uso del trust di partecipazioni, da parte degli imprenditori, per pianificare il passaggio generazionale dell’azienda (leggi qui la notizia sull’istituzione del “Trust di Dallara”). Vediamo come il trust può essere conciliato con la tutela della legittima.
Testamento, donazione, patto di famiglia e trust: le differenze spiegate in questo video:
Ricordiamo che il trasferimento di una partecipazione che assicuri l’effettivo controllo dell’azienda in favore dei discendenti è esente dall’imposta proporzionale. Si tratta di una agevolazione tributaria specificamente prevista per il passaggio generazionale dell’azienda.
Può però accadere che l’imprenditore, in presenza di più discendenti, scelga soltanto alcuni di essi per il proseguimento dell’azienda ed escluda gli altri. In questo caso, c’è il rischio che, al momento dell’apertura della successione, i discendenti esclusi promuovano una lite ereditaria. Una lite che può durare molti anni e che rischia di compromettere il futuro dell’azienda.
Il problema non si pone se, dal punto di vista quantitativo, tutti ricevono quanto è a loro riservato dalla legge (anche chiamato “quota di legittima”).
Ma nel nostro ordinamento, per determinare la quota che spetta ai legittimari, bisogna fare riferimento al valore che i beni trasferiti avevano al momento dell’apertura della successione (cioè della morte).
Può quindi accadere che qualsiasi trasferimento fatto in vita a titolo gratuito (fatto attraverso una donazione, un patto di famiglia o un conferimento in trust) venga messo in discussione al momento della morte. Si pensi ad una partecipazione sociale, trasferita in vita, che, a distanza di qualche decennio, ha triplicato il proprio valore.
Per risolvere il problema si può fare ricorso al patto di famiglia oppure alla flessibilità operativa del trust. L’atto istitutivo del trust può, infatti, prevedere che il trustee abbia il compito di soddisfare coloro che hanno diritto alla quota di legittima, tenendo conto del valore dei beni (conferiti precedentemente nel trust) determinato al tempo dell’apertura della successione. In questo caso, quindi, chi ha diritto alla legittima non avrà alcun interesse a promuovere un giudizio (e non avrà diritto a promuoverlo per mancanza di interesse ad agire) in quanto le sue ragioni verranno soddisfatte dal trustee.
Lo schema del trust successorio, istituito quando il disponente è ancora in vita, e destinato a produrre effetti anche (ma non solo) dopo la sua morte, è stato ritenuto compatibile con il nostro ordinamento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tanto che – con le dovute accortezze – può essere utilizzato anche per favorire il passaggio generazionale dell’azienda.