Francesco Trivieri, Trust di partecipazioni, passaggio generazionale ed esenzione dal tributo successorio o donativo

24 Gennaio 2022

Autore: Francesco Trivieri

La circolazione di “aziende o rami di esse”, nonché – e per quanto qui interessa – di “partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo” societario, è sottoposta ad un regime di favore allorquando si tratti di “trasferimenti … a favore dei discendenti e del coniuge” (cfr. art. 3, comma 4-ter, del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” n. 346/1990). Ciò al fine di favorirne il “passaggio generazionale”.

Anche la costituzione di un trust, come chiarito dalla prassi finanziaria, può consentire il trasferimento di partecipazioni in esenzione dal tributo successorio o donativo.

Occorre, tuttavia, guardare con attenzione ai casi – sempre più ricorrenti, anche in considerazione del favor che lo stesso ordinamento tributario vi accorda, sia pure nel diverso comparto delle imposte dirette (cfr., tra gli altri, l’art. 177, comma 2-bis, del relativo Testo Unico, su cui torneremo) – in cui la Società, cui le partecipazioni da trasferire si riferiscono, costituisca una holding. In queste ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria, con un (discutibile) approccio “look through”, limita il beneficio ai soli trasferimenti di partecipazioni che, indirettamente, e cioè tenendo conto del c.d. “effetto demoltiplicativo” dell’intera catena partecipativa, consentano di “controllare”, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ., una o più Società “operative”, e dunque di disporre della maggioranza dei voti nelle relative assemblee.

Esemplificando, non integrerebbe il presupposto oggettivo dell’esenzione in commento il trasferimento di una partecipazione di controllo di una holding che, a sua volta, detenga il 25% del capitale sociale di una operativa. Stando all’Agenzia delle Entrate, infatti, “in assenza di una ‘azienda’, l’applicazione dell’agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima”, quella cioè di consentire “al beneficiario … di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare” (cit. Risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021, su cui si veda questo articolo).

La Cassazione, al riguardo, non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi. Né sembrano sufficientemente eloquenti, per intuirne i possibili orientamenti, due recenti decisioni, in cui i Giudici di legittimità hanno individuato l’oggetto del “patto di famiglia” per il trasferimento di quote societarie in quella “partecipazione che consenta (anche solo potenzialmente) al cessionario di continuare ad esercitare nell’azienda quel potere gestionale già presente in capo al cedente o, comunque, di influire sule scelte gestionali della società” (Cass., Sez. Tributaria, nn. 6591/2021 e 7429/2021). Si tratta di un inciso che, nella sua vaghezza, in quanto inteso a risolvere altro ordine di questioni, lascia inevaso il problema che qui ci occupa.

È, invero, auspicabile che, investiti al riguardo, i Giudici Supremi pervengano a conclusioni opposte rispetto a quelle formulate dall’Amministrazione finanziaria nella Risposta ad interpello n. 552/2021.

La posizione ivi espressa, infatti, non meglio argomentata, se non attraverso un richiamo, non del tutto pertinente, alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, n. 120, sembra alimentare un (anacronistico) atteggiamento di sospetto verso le Società di partecipazioni, che, come anticipato, e salve le ipotesi di abuso, lo stesso ordinamento tributario ha da tempo (e giustamente) contribuito a mettere in crisi. Emblematico, in tal senso, è il principio, codificato dall’art. 177, comma 2-bis, del “Testo Unico delle imposte sui redditi”, secondo cui, a determinate condizioni, anche la holding che detenga partecipazioni non di “controllo” in Società “operative” può formare oggetto di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale in regime di neutralità indotta.

È, dunque, il caso di domandarsi se, in assenza di un’espressa limitazione legislativa, la ratio dell’art. 3, comma 4-ter, cit. non debba oggi più correttamente ravvisarsi, in accordo con la sua formulazione, ed in continuità – anche in un’ottica evolutiva – con le scelte fiscali che traspaiono dagli altri comparti del diritto tributario, nella tutela dell’integrità (non soltanto delle aziende, ma) anche delle holding familiari. E ciò nella considerazione, da un lato, delle “valide ragioni economiche” che, al riparo da ogni contestazione antielusiva (cfr. art. 10-bis dello Statuto del Contribuente), possono giustificare la costituzione di un “veicolo societario”, quand’anche per la gestione di partecipazioni che non siano di “controllo”, e, dall’altro, dell’interesse del disponente, apprezzabile anche sul piano costituzionale, a salvaguardare il frutto del proprio lavoro, scegliendo le persone che continueranno l’attività da lui esercitata ed evitando liti ereditarie e/o lo smembramento di partecipazioni societarie.

 

Leggi l’intervista a Carlo Cicala su “la Repubblica Economia”