Francesco Trivieri, Tassazione indiretta del trust, tra incertezze applicative e prospettive di rimborso

27 Gennaio 2022

Autore: Francesco Trivieri

Come già annunciato, l’Agenzia delle Entrate, in data 11 agosto 2021, ha reso disponibile in consultazione pubblica una bozza di Circolare sulla disciplina fiscale del trust, essenzialmente intesa a rimuovere (come vedremo, per il momento soltanto) alcuni dei dubbi interpretativi generati dalla (tormentata) evoluzione dell’istituto, soprattutto per quanto attiene al tributo donativo, in seno alla giurisprudenza di legittimità e successivamente alla stessa prassi finanziaria.

In estrema sintesi, e come precisato nella bozza di Circolare, con una “svolta copernicana”, si è passati dall’affermare che “l’atto dispositivo, con cui il disponente … vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni” (imposizione c.d. “in entrata”), al ritenere, nel solco tracciato dalla Cassazione (cfr., tra le tante, Ordinanze nn. 24153 e 24154 del 2020), che “il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile”. Stando alla nuova impostazione, infatti, ritenuta dalla stessa Amministrazione finanziaria “non … suscettibile di ulteriore revisione”, affinché “il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni” possa dirsi realizzato, “è necessario … un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”. Ciò che accade soltanto all’atto “di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo” (c.d. imposizione “in uscita”).

Tanto premesso, vi sono alcuni punti della bozza di Circolare che meritano un approfondimento.

Così, ad esempio, si legge che, “ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, … occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”, lasciando, tuttavia, incerto il momento cui riferire tale indagine, e cioè se all’atto dell’ingresso dei beni nel trust (che però, si è detto, non integra alcun presupposto impositivo) oppure allorquando si verifichi, per effetto delle attribuzioni (eventuali) da parte del trustee, l’arricchimento effettivo dei beneficiari.

La risposta, implicita, sembra peraltro emergere dai successivi passaggi della bozza di Circolare.

Ed infatti, più avanti, si sostiene che “l’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni”, come ad esempio quelle intese a favorire il “passaggio generazionale” delle aziende e delle partecipazioni (cfr. art. 3, comma 4-ter, del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”, in relazione al quale si veda il commento alla Risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021, “sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”.

Particolarmente significativo, inoltre, è l’inciso, contenuto nella bozza di Circolare, secondo cui “il valore dei beni” sulla cui base calcolare l’imposta sulle successioni e donazioni “dovrà essere determinato … con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”.

Ebbene, il riferimento al “momento dell’atto di attribuzione”, ai fini dell’individuazione delle aliquote applicabili e del valore dei beni, ovvero della sussistenza o meno dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, cit., schiude interessanti prospettive di rimborso per quanti, confidando sulla correttezza dei precedenti orientamenti di prassi e della giurisprudenza di legittimità, o anche semplicemente paventando possibili contestazioni, abbiano già versato il tributo indiretto all’atto della costituzione del vincolo, in misura superiore a quella che, per effetto di eventi successivi, si è resa (o verosimilmente si renderà) effettivamente dovuta.

Si pensi al caso paradigmatico di un immobile conferito in un trust che abbia subito, nel periodo intercorrente tra l’atto di dotazione e l’attribuzione al beneficiario finale, una consistente svalutazione.

Ancora, si consideri l’ipotesi in cui, sempre nell’intervallo compreso tra la costituzione del vincolo e l’atto di attribuzione, il beneficiario di un trust di partecipazioni contragga matrimonio con il disponente.

Il termine di decadenza per richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di imposta sulle donazioni è fissato in “tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione” (cfr. art. 42 del relativo “Testo Unico”).

In assenza (per il momento) di chiarimenti ufficiali al riguardo, e considerato che, indipendentemente dalle possibili sopravvenienze di cui si è brevemente detto, nessun obbligo di versamento poteva dirsi sussistente – già in base alla normativa vigente, immutata negli anni – all’atto della dotazione del trust, è raccomandabile attivarsi fin d’ora per ottenere il rimborso dell’intera somma versata, mediante la presentazione di apposita istanza. Ciò al fine di evitare – laddove si attendesse il momento dell’attribuzione finale, in ipotesi successivo al termine di “tre anni dal giorno del pagamento”, poc’anzi rammentato – eccezioni di decadenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.