Solo il trasferimento di una partecipazione che assicuri l’effettivo controllo dell’azienda di famiglia è esente da imposta

I trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni societarie in favore dei discendenti sono esenti da imposta (lo prevede l’art. 3, comma 4-ter, del "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", a condizione che si tratti di una partecipazione di “controllo” e che il beneficiario si impegni a mantenere (e poi effettivamente mantenga) il controllo della società per cinque anni.

Questa esenzione si applica anche al trasferimento di partecipazioni societarie che avvenga attraverso il trust.

Con la Risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, in via di prassi, un requisito non previsto (almeno espressamente) dalla norma. Ha sostenuto, cioè, che la partecipazione trasferita deve assicurare l’effettivo controllo di un’azienda e non si applica, ad esempio, nel caso in cui l’imprenditore trasferisca al discendente la partecipazione di controllo di una holding, la quale a sua volta detenga una quota minoritaria di una società operativa.

È interessante, a questo punto, domandarsi se questa operazione interpretativa dell’Agenzia, che per riconoscere un’agevolazione richiede qualcosa di più di quanto non preveda (testualmente) la legge, reggerà o meno al vaglio della giurisprudenza. Leggi l'approfondimento di Francesco Trivieri.

Leggi l’intervista a Carlo Cicala su “la Repubblica Economia”


Trust di partecipazioni autodichiarato: non si applica l’imposta sulle donazioni al momento della dotazione del fondo

La Cassazione conferma: Il conferimento in trust con comporta un trasferimento di ricchezza

La Cassazione (cfr. Ordinanza n. 3986/2021) ribadisce che il conferimento delle partecipazioni societarie nel trust non è soggetto all’imposta proporzionale sulle donazioni.

Nel caso in questione, il disponente aveva conferito in trust le quote di una S.r.l., nominando sé stesso come trustee (trust autodichiarato) e riservandosi di nominare i beneficiari.

La decisione si fonda sul principio, oramai consolidato nell’orientamento della Cassazione, secondo il quale il conferimento di un bene (nella specie, partecipazioni societarie) nel fondo in trust non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta proporzionale, che verrà applicata solo al momento (eventuale) del trasferimento delle partecipazioni ai beneficiari.

Questa tesi, a lungo disattesa dall’Agenzia delle Entrate, è stata infine recepita anche dalla prassi finanziaria. Si vedano la Risposta ad interpello n. 106/2021 e, soprattutto, la bozza di Circolare diffusa nell'Agosto 2021.