Solo il trasferimento di una partecipazione che assicuri l’effettivo controllo dell’azienda di famiglia è esente da imposta
I trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni societarie in favore dei discendenti sono esenti da imposta (lo prevede l’art. 3, comma 4-ter, del “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni“, a condizione che si tratti di una partecipazione di “controllo” e che il beneficiario si impegni a mantenere (e poi effettivamente mantenga) il controllo della società per cinque anni.
Questa esenzione si applica anche al trasferimento di partecipazioni societarie che avvenga attraverso il trust.
Con la Risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, in via di prassi, un requisito non previsto (almeno espressamente) dalla norma. Ha sostenuto, cioè, che la partecipazione trasferita deve assicurare l’effettivo controllo di un’azienda e non si applica, ad esempio, nel caso in cui l’imprenditore trasferisca al discendente la partecipazione di controllo di una holding, la quale a sua volta detenga una quota minoritaria di una società operativa.
È interessante, a questo punto, domandarsi se questa operazione interpretativa dell’Agenzia, che per riconoscere un’agevolazione richiede qualcosa di più di quanto non preveda (testualmente) la legge, reggerà o meno al vaglio della giurisprudenza. Leggi l’approfondimento di Francesco Trivieri.
Leggi l’intervista a Carlo Cicala su “la Repubblica Economia”