Il conferimento di beni in trust non è soggetto ad imposta proporzionale
Nella bozza di Circolare disponibile per la consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo l’orientamento della Cassazione, stabilisce che il conferimento del bene nel trust non è soggetto ad imposta proporzionale. Infatti, solo “gli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni”.
Già con la Risposta ad Interpello n. 106/2021 l’Amministrazione Finanziaria aveva recepito la tesi della Cassazione, secondo cui solo l’attribuzione al beneficiario, che deve essere un soggetto diverso dal disponente, è soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni, con conseguente differimento della tassazione ad un momento successivo rispetto alla costituzione del vincolo ed alla dotazione del trust.
Si tratta di un’importante novità, perché in precedenza (a partire dalla Circolare n. 48/E del 2007), l’Agenzia delle Entrate aveva sempre disatteso l’orientamento della Cassazione, applicando l’imposta al momento del conferimento del bene in trust.