Carlo Cicala e Francesco Trivieri, Fiscalità del trust, tassazione dei dividendi e divieto di doppia imposizione

3 Febbraio 2022

Autori: Carlo Cicala e Francesco Trivieri

Una delle principali preoccupazioni degli operatori economici è giustamente quella di vedere eliminati o, quantomeno, attenuati fenomeni di doppia imposizione sulla medesima ricchezza. E ciò anche in ossequio alle direttive della Carta costituzionale, non potendo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) tollerare, con riferimento ad un medesimo indice di forza economica, plurime (ed arbitrarie) incisioni.

Tale esigenza è da sempre particolarmente avvertita da quanti – anziché individualmente – esercitino un’attività economica in forma collettiva (ad esempio, costituendo una società di capitali) o, comunque, con modalità tali da “attrarre” in capo ad un altro soggetto la tassazione su quella stessa ricchezza che, in un secondo momento (nell’esempio, all’atto della distribuzione degli utili ai soci), gli verrà attribuita.

È questo emblematicamente il caso anche di quanti facciano ricorso ad un trust.

I mezzi a disposizione del Legislatore tributario per contrastare il fenomeno in esame sono molteplici. Si pensi alla esenzione da ogni tassazione dell’organizzazione, che però rischia di differire a tempo indefinito l’imposizione sul reddito non distribuito. Oppure, per converso, alla esenzione dei partecipanti alla formazione sociale (o, nel caso da ultimo prospettato, dei beneficiari del trust), che, tuttavia, ha il limite, nel momento in cui la ricchezza viene tassata “a monte”, in capo a chi la distribuirà al percipiente finale, di non consentire di calibrare sulle condizioni personali di quest’ultimo il peso del prelievo fiscale. Ancora, e proprio al fine di superare gli inconvenienti dei regimi appena illustrati, la tassazione può avvenire per “trasparenza”. Così nel caso delle società di persone e dei trust trasparenti (quelli, cioè, i cui beneficiari, oltre che puntualmente individuati, vantino senz’altro il “diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione” dei redditi prodotti dal trust; cfr. Circolare n. 48/E del 2007). In tali ipotesi, i redditi della formazione sociale o del trust sono imputati direttamente in capo ai partecipanti o ai beneficiari e tassati – indipendentemente dalla effettiva percezione – nei confronti di questi ultimi.

Tanto premesso, dall’approfondimento della fiscalità diretta del trust, e segnatamente del trust commerciale opaco (quello, cioè, i cui beneficiari non siano puntualmente individuati dal disponente o, comunque, non vantino più di una mera aspettativa verso il trustee), emerge, nel confronto con la disciplina delle società di capitali, e con specifico riferimento alla tassazione dei dividendi, un interessante rilievo.

Infatti, allo stato attuale, i dividendi percepiti dalle società di capitali, esattamente come quelli distribuiti in capo al trust commerciale opaco, concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile, su cui si applica l’aliquota del 24%, nella misura del 5%. La tassazione, quindi, è attualmente dell’1,2%. E ciò proprio in considerazione del fatto che quel utile, prima di divenire reddito (parzialmente) imponibile del percettore, soggetto IRES, ha già scontato l’imposta in capo al soggetto che lo ha prodotto, vale a dire, la società partecipata.

Sennonché, e qui affiora un significativo tratto distintivo tra le due discipline, nel caso delle società di capitali, la successiva distribuzione di dividendi al socio che sia persona fisica non imprenditore comporta, notoriamente, un’ulteriore tassazione, che oggi avviene attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, fissata – indipendentemente dal carattere qualificato o meno della partecipazione – nella misura del 26%. Viceversa, e a parità di condizioni, i beneficiari del trust commerciale “opaco” non subiscono, al momento dell’attribuzione finale da parte del trustee, alcuna ulteriore imposizione reddituale.

In questo senso, si legge nella Risoluzione n. 425/E del 2008 che “la successiva devoluzione ai beneficiari” del reddito tassato in precedenza in capo al trust, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale”. In termini, con Circolare n. 61/E del 2010, è stato ulteriormente precisato che, “qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’art. 73 TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari”.

Ed infatti, come chiarito dalla medesima Agenzia delle Entrate, “ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del TUIR)” (cit. Circolare n. 48/E del 2007).

Questo, come anticipato, per quanto attiene alle imposte sui redditi.

È il caso, a questo punto, di domandarsi se, al momento dell’attribuzione al beneficiario finale, quella medesima ricchezza – dapprima, tassata in capo alla società che l’ha prodotta, secondo l’ordinaria aliquota IRES (24%), e, poi, nei riguardi del trust, nella misura dell’1,2% – sia assoggettabile o meno ad imposta indiretta sui vincoli di destinazione. L’interrogativo si impone anche e soprattutto alla luce della “svolta copernicana” che, in tempi recenti, ha indotto la prassi finanziaria e la giurisprudenza di legittimità a riferire, ai fini dell’imposta di donazione, il presupposto impositivo al momento del trasferimento finale dei beni conferiti in trust ai beneficiari, anziché (come, invece, accadeva in precedenza) a quello della costituzione del vincolo.

Ebbene, sembra corretto ritenere che quei proventi, siccome (originariamente) rilevanti sul piano reddituale, non scontino – dopo l’imposizione ai fini delle imposte dirette in capo al trust – ulteriori prelievi, né in materia di imposte dirette, né sul versante del tributo donativo. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe riguardare unicamente quei beni e quei diritti che siano stati originariamente conferiti in trust (nell’esempio, le partecipazioni nella società di capitali), mentre i risultati incrementali della gestione reddituale del trust (dunque, i dividendi distribuiti dalla società partecipata), debitamente tassati in capo a quest’ultimo, dovrebbero restare fiscalmente irrilevanti nei confronti dei beneficiari.

Se confermata dalla prassi, tale ricostruzione farebbe del trust commerciale “opaco” uno strumento particolarmente appetibile per la gestione di partecipazioni societarie. Né, del resto, l’Amministrazione finanziaria potrebbe imporre, in chiave antielusiva, il ricorso al modello societario, sol perché fiscalmente più oneroso, posto che l’ordinamento tutela espressamente “la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (cit. art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente”).

Un’occasione preziosa di chiarimento – atteso che i documenti di prassi menzionati in precedenza, oltre che risalenti, precedono la “svolta copernicana” di cui si è detto – potrebbe essere rappresentata dalla Circolare del 10 agosto 2021, anticipata in bozza dall’Agenzia delle Entrate per la pubblica consultazione, e sul punto al momento silente.

Resta ovviamente ferma, per il contribuente che non intenda attendere, né correre rischi, la possibilità di sottoporre preventivamente tale ricostruzione al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un apposito interpello.