Trust di partecipazioni autodichiarato: non si applica l’imposta sulle donazioni al momento della dotazione del fondo
La Cassazione conferma: Il conferimento in trust con comporta un trasferimento di ricchezza
La Cassazione (cfr. Ordinanza n. 3986/2021) ribadisce che il conferimento delle partecipazioni societarie nel trust non è soggetto all’imposta proporzionale sulle donazioni.
Nel caso in questione, il disponente aveva conferito in trust le quote di una S.r.l., nominando sé stesso come trustee (trust autodichiarato) e riservandosi di nominare i beneficiari.
La decisione si fonda sul principio, oramai consolidato nell’orientamento della Cassazione, secondo il quale il conferimento di un bene (nella specie, partecipazioni societarie) nel fondo in trust non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta proporzionale, che verrà applicata solo al momento (eventuale) del trasferimento delle partecipazioni ai beneficiari.
Questa tesi, a lungo disattesa dall’Agenzia delle Entrate, è stata infine recepita anche dalla prassi finanziaria. Si vedano la Risposta ad interpello n. 106/2021 e, soprattutto, la bozza di Circolare diffusa nell’Agosto 2021.